Il sottoscritto, in qualità di persona con responsabilità genitoriale o parentale sul minore come da scheda di iscrizione, dichiara di aver preso visione e condividere lo statuto della SUMMER CAMP VILLAGE SSDRL e il regolamento del campus, che vengono esposti di seguito, e quindi chiede per il figlio/a di essere ammesso/a come tesserato della Summer Camp village Ssdrl e contestualmente l’iscrizione al campus estivo presso il centro sportivo scelto:
STATUTO
ART. 1 – DENOMINAZIONE – La Società è denominata “SUMMER CAMP VILLAGE S.R.L. SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA” e in forma abbreviata
“SUMMER CAMP VILLAGE SRL SSD”.
ART. 2 – SEDE – La Società ha sede nel comune di Pomezia (RM).ART. 3 – DOMICILIAZIONE – Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei membri
dell’Organo di Controllo, se nominati, per ogni rapporto con la Società, e’ quello risultante dal Registro Imprese, ovvero comunicato per raccomandata a.r. dal socio.
ART. 4 – OGGETTO – La società non ha fini di lucro ed ha per oggetto:
1. l’organizzazione, la promozione, lo sviluppo e la gestione di attività sportive dilettantistiche in tutte le discipline riconosciute dagli Organismi sportivi nazionali ed internazionali di cui all’elenco allegato alla Delibera del Consiglio Nazionale del
C.O.N.I. n. 1568 del 14 febbraio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, quali a mero titolo di elencazione non esaustiva, il nuoto e le altre discipline acquatiche, il tennis, la ginnastica, il calcio od il calcetto, la pallavolo, la pallacanestro, l’atletica, le arti marziali, la pesistica e la cultura fisica, il canottaggio, il ciclismo, la scherma, le attività subacquee, la danza, il karate, il kickboxing e la boxe, mediante ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle attività sportive nell’ambito istituzionale della S.R.L SSD così come definita nel Regolamento allegato alla Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1574 del 18 luglio 2017.
– la promozione e l’organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività connessa al
suddetto sport per puro spirito formativo, ricreativo ed amatoriale;
– la formazione, la preparazione e la gestione di squadre dilettantistiche ed amatoriali per lo svolgimento e la diffusione delle suddette discipline sportive;
– la gestione di impianti sportivi e di fisioterapia e di strutture di rilevante interesse
collettivo e sociale, anche dati in concessione da Enti pubblici o privati;
– l’organizzazione di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento delle attività fisiche correlate alle suddette attività sportive;
– organizzazione, promozione, sviluppo e gestione di attività di ginnastica finalizza-ta alla salute ed al fitness.
Il tutto con le finalità e con l’osservanza delle norme e direttive del CONI e delle Federazioni e degli Enti di Promozione Nazionali riconosciuti. Quindi, costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.
Per l’attuazione dell’oggetto sociale, la società potrà:
– effettuare operazioni relative all’ampliamento, costruzione e miglioramento di impianti sportivi;
– effettuare operazioni di acquisto d’immobili da destinare allo svolgimento delle attività sportive;
– procedere alla gestione di bar, ristoranti, tavole calde ed altre attività collaterali comunque poste all’interno delle strutture e degli impianti sportivi in cui essa opera, nelle quali potranno altresì essere effettuate attività di tipo estetico, riabilitativo e fisioterapico;
– promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli, disegni ed emblemi, anche con l’apposizione degli stessi su articoli di abbigliamento sportivo e gadget pubblicitari, di cui potrà effettuare il commercio al minuto all’interno delle strutture e degli impianti sportivi in cui essa opera, nonché il commercio al minuto di articoli sportivi in genere.
La società, in via strumentale e non nei confronti del pubblico, e purché ciò non assuma carattere di prevalenza rispetto al conseguimento dell’oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili ed opportune dall’Organo Amministrativo e potrà inoltre assumere, non al fine di collocamento, partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materiariguardanti sia l’attività costituente l’oggetto sociale che le attività connesse.
ART. 5 – DURATA – La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacento.
ART. 6 – CAPITALE – Il capitale sociale è di Euro 900,00 (novecento virgola zero zero) ed è diviso in quote a norma di legge.
Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifica del capitale sociale.
Gli aumenti del capitale sociale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell’art. 2473 C.C..
La Società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero, nel rispetto delle norme vigenti, stipulare finanziamenti ed acquisire dagli stessi soci fondi con obblighi di rimborso, improduttivi di interessi, salvo patto contrari.
ART. 7 – TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI – Le partecipazioni sociali sono divisibili, nonchè trasferibili per successione a causa di morte o per atto tra vivi, salvo, in questo caso, il diritto di prelazione in favore dei soci restanti, da esercitarsi a pari condizioni ed in proporzione alle quote di capitale da ciascuno possedute. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro il termine improrogabile di un mese dall’offerta scritta di prelazione che il cedente dovrà comunicare a tutti i soci, indicando le generalità del cessionario, il prezzo e le modalità di pagamento.
ART. 8 – RECESSO – I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dall’art. 2473 del Codice Civile.Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata a.r. o pec e deve pervenire alla Società entro quindici giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima o entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso, se diverso da una deliberazione. Il recesso e la comunicazione deve indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio per eventuali comunicazioni, l’ammontare la quota di partecipazione per la quale è esercitato il recesso, se esso è parziale. Il recesso è efficace dal momento in cui la detta comunicazione perviene alla sede della Società. In deroga quanto previsto dall’art. 2473 terzo comma C.C. ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 90 comma 18 della L. 289/2002, come modificata dalla Legge 21 maggio 2010 n. 128, al socio receduto spetta unicamente il rimborso del minor importo tra la quota di capitale effettivamente versata e la quota di patrimonio netto corrispondente alla partecipazione. Al socio receduto spetta altresì la restituzione dei finanziamenti con obbligo di rimborso effettuati ai sensi dell’art. 6 del presente statuto.
ART. 9 – DECISIONI DEI SOCI – I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
– l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
– la nomina degli amministratori e la struttura dell’organo amministrativo;
– la nomina dei membri dell’Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
– le modificazioni dello statuto;
– la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonchè l’assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della Società partecipata;
– le decisioni in ordine all’anticipato scioglimento della Società ed alla sua revoca;
– la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori ed i criteri della liquidazione;
– il trasferimento di indirizzo della Società all’interno del Comune ove è fissata la sede.
Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto ai sensi dell’art. 2479, c. 3 del cod.civ..
ART. 10 – DIRITTO DI VOTO – Hanno diritto di voto i soci risultanti dal Registro Imprese. Il diritto di voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.
ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA – L’assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia o nel territorio di altro Stato membro dell’Unione Europea. In caso di impossibilità degli amministratori o di loro inattività, l’assemblea può essere convocata dall’Organo di Controllo, se nominato, o anche da un socio.
L’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nei casi previsti dalla legge.
L’assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni, o ricevuto almeno cinque giorni, prima di quello fissato per l’adunanza con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica. Nell’avviso di convocazione debbono essere indi-cati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
Nell’avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell’adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risulti regolarmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima.
In mancanza di formale convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i membri dell’Organo di Controllo, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento. Se gli amministratori o i membri dell’Organo di Controllo, se nominati, non partecipano personalmente all’assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale attestano di essere informati su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
ART. 12 – SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA – L’assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, (in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione) o dall’Amministratore più anziano nella carica (nel caso di nomina di più amministratori) ovvero, in caso di assenza o impedimento di questi, dalla persona designata dagli intervenuti.
Spetta al Presidente dell’assemblea accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
L’assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati a condizione che sia consentita al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; che sia consentito al soggetto verbalizzan-te di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
ART. 13 – DELEGHE – Ogni socio che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l’indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub delega. La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. E’ ammessa anche una delega a valere per più assemblee indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza può anche essere conferita agli amministratori o ai membri dell’Organo di Controllo, se nominati.
ART. 14 – VERBALE DELL’ASSEMBLEA – Le deliberazioni dell’assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario, se nominato, o da Notaio. Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno di essi; deve altresì indicare le modalità ed il risultato della votazione e deve consentire, anche per allegato l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente art. 11. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci le lo-ro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno. Il verbale di assemblea anche se redatto per atto pubblico deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.
ART. 15 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL’ASSEMBLEA – L’assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Le deliberazioni concernenti le modifiche di statuto o il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonchè quelle in ordine all’anticipato scioglimento della Società ed alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione, debbono essere assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. E’ peraltro necessario il consenso unanime di tutti i soci nei casi previsti dalla legge ed in particolare nelle delibere dirette ad introdurre o modificare diritti per i singoli soci ai sensi del terzo comma dell’art. 2468 C.C..
ART. 16 – ORGANO AMMINISTRATIVO – La Società può essere amministrata alternativamente su decisione dei soci in occasione della nomina:
a) da un amministratore unico;
b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti secondo le decisioni dei soci in sede di nomina.
Gli amministratori possono essere anche non soci.ART. 17 – DURATA DELLA CARICA – Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
ART. 18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente.
ART. 19 – ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinchè gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori ed i membri dell’Organo di Controllo, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell’adunanza e in caso di urgenza almeno un giorno prima. Nell’avviso sono indicati la data, il luogo e l’ora della riunione nonchè l’ordine del giorno. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o altrove purchè in Italia o nel territorio di altro stato membro dell’Unione Europea.
Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza la convocazione formale quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i membri dell’Organo di Controllo, se nominati.Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati a condizione che sia consentita al presidente dell’adunanza di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente.
ART. 20 – POTERI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO – L’organo amministrativo ha tutti i poteri per il compimento delle operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti anche disgiuntamente, che agiranno secondo le norme dell’art. 2381 C.C., non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell’art. 2475, comma quinto C.C. . Possono essere nominati direttori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
ART. 21 – RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA’ – La rappresentanza della Società è affidata all’Amministratore Unico o, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o ai consiglieri delegati,se nominati, ovvero agli amministratori congiuntamente o disgiuntamente, in caso di nomina di più amministratori non riuniti in consiglio di amministrazione, come da relativa delibera assembleare.
ART. 22 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE Anche se non richiesto dalla legge, la società, mediante delibera dell’assemblea, può nominare un organo di controllo costituito alternativamente da un sindaco unico ovvero da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti ovvero ancora può nominare un revisore al quale si applicano le disposizioni previste per le società per azioni. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge. In caso di nomina, obbligatoria o volontaria, di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. Il tutto nell’osservanza del citato art. 2477 C.C. e salve le inderogabili disposizioni di legge.
ART. 23 – BILANCIO ED UTILI – Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall’articolo 2430 c.c., deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione. Adempiuto l’obbligo di cui al comma precedente, gli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio, detratto almeno il 5% (cinque per cento) destinato a riserva legale finoa quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno interamente reinvestiti nella Società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui all’oggetto sociale e non potranno essere distribuiti ai soci anche indirettamente.
ART. 24 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE – Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l’assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, nominerà uno o più liquidatori, anche tra i non soci, determinandone il numero, le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori, i poteri, la rappresentanza, i compensie stabilendo i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, a norma di legge. Il patrimonio netto residuato dalla liquidazione – dopo il rimborso ai soci del capitale effettivamente versato, col limite dell’eventuale minor patrimonio netto – dovrà essere devoluto a fini sportivi.
ART. 25 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA – Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società, avente per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nei casi consentiti dalla legge, sarà risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Società su istanza della parte più diligente. L’arbitro giudicherà in via rituale secondo diritto.
ART. 26 – Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile per le Società a Responsabilità Limitata.” Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto al Comparente che a mia domanda lo dichiara conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive in ogni foglio alle ore diciotto e trentacinque minuti.
REGOLAMENTO CAMPUS ESTIVO
– Per perfezionare l’iscrizione, oltre a compilare e sottoscrivere la relativa scheda andrà portato il certificato medico non agonistico (per attività sportivo-ricreativa) in corso di validità ed effettuato il pagamento delle settimane cui si è interessati
-Verranno inseriti nei gruppi solo gli iscritti che avranno pagato la settimana e comunicato alla segreteria il pagamento entro e non oltre il venerdì precedente. La direzione si riserva la possibilità di chiudere le prenotazioni laddove si raggiunga il limite massimo, anche prima del venerdì precedente.
– La direzione non risponderà di eventuali oggetti persi durante la frequentazione
– In caso di danni alla struttura questi andranno risarciti da parte del genitore
– In caso di un comportamento non adeguato da parte del bambino, si potrà inibire la partecipazione al campus.
– Le assenze giornaliere non verranno recuperate in nessun caso. In caso di malattia o infortunio prolungatI, si dovrà avvisare subito la direzione e presentando il certificato medico la frequentazione potrà essere bloccata e ripresa al termine della malattia o infortunio. In caso di mancato avviso non sarà consentito il recupero.
– In caso di impossibilità a svolgere alcune attività in programma causa incompatibilità con le norme di sicurezza anticovid ’19 e/o per causa di forza maggiore, tali attività verranno sostituite con altre e non sarà previsto alcun rimborso.
– Nel caso in cui l’intera attività del centro estivo per causa incompatibilità con le norme di sicurezza anticovid ’19 e/o per causa di forza maggiore non possa essere svolta, le quote pagate verranno restituite.
– Il genitore è a conoscenza e si impegna al rispetto delle regole di gestione finalizzate al contrasto della diffusione del covid 19
– Ricevuta l’ informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’ art. 10 della legge 196/03, acconsento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e nei limiti indicati nella menzionata informativa ed esprimo il consenso all’utilizzo di immagini (foto, video) tratte dal campus da parte del Titolare del trattamento per la realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio e video e siti Internet con scopo informativo e pubblicitario.